Imposta sulle successioni in Andalusia. Riduzioni e bonificazioni
Introduzione
L'imposta sulle successioni e sulle donazioni è un'imposta statale. È regolata da Legge 29/1987, del 18 dicembre, sull'imposta sulle successioni e sulle donazionis e la La norma che lo disciplina è il Real Decreto 1629/1991, dell'8 novembre. Ma questa tassa nazionale può essere adattata e migliorata dalle regioni. Quindi, per Andalusia; regione, l'imposta sulle successioni e sulle donazioni è regolata e adattata dalla legge regionale Ley 5/2021, del 20 ottobre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
In questa sezione dettagliamo in modo esclusivo le agevolazioni, le aliquote e i bonus sulle successioni e sulle donazioni Andalusia; imposta. Per altri aspetti come il processo di successione, l'esecuzione di un testamento straniero ecc., visita il nostro Sezione Processo di Ereditarietà, dove tutti gli aspetti e le procedure possono essere riprodotti nel processo di ereditarietà indipendentemente dalla specifica regione eseguita.
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Eredità
Riduzioni della base imponibile
– Residenza principale
- La percentuale di riduzione prevista dall'art. Articolo 20.2 c) della legge 29/1987 del 18 dicembre 1987 sull'imposta sulle successioni e sulle donazioni in caso di acquisizione mortis causa della residenza principale del defunto sarà del 99%.
- Tale riduzione sarà applicabile alle seguenti condizioni:
- a) Che gli aventi diritto siano il coniuge, gli ascendenti o i discendenti del defunto o persone ad essi equiparate ai sensi dell'articolo 26, oppure un parente collaterale di età superiore ai 65 anni che abbia convissuto con il defunto nei due anni precedenti la morte.
- b) Che l'acquisizione sia mantenuta per tre anni dalla data della morte del defunto, a meno che l'acquirente non muoia entro tale periodo.
– Parentela familiare
- L'importo della riduzione prevista Articolo 20.2 a) della legge 29/1987 del 18 dicembre 1987 sull'imposta sulle successioni e sulle donazioni in caso di acquisizioni mortis causa, compresi quelli dei beneficiari delle polizze di assicurazione sulla vita, sono i seguenti:
- a) Gruppo I: acquisizioni da parte di discendenti e adottati di età inferiore ai 21 anni, 1,000,000 euro.
- b) Gruppo II: acquisizioni da parte di discendenti e adottati di età pari o superiore a 21 anni, coniugi, ascendenti e genitori adottivi, 1,000,000 euro.
- c) Gruppo III: acquisizioni da parte di collaterali di secondo e terzo grado, ascendenti e discendenti per affinità, euro 10,000.
- Tale riduzione si applica anche nei casi di equivalenza di cui all'articolo 26.
-Disabilità
- L'importo della riduzione prevista dall'articolo 20.2 a) della legge 29/1987 del 18 dicembre 1987, relativa all'imposta sulle successioni e sulle donazioni, nel caso di acquisizioni mortis causa, compresi quelli dei beneficiari di polizze assicurative sulla vita, quando il contribuente è considerato una persona con disabilità, sono i seguenti:
- a) 250,000 euro, se il grado di invalidità è pari o superiore al 33% e inferiore al 65%.
- b) 500,000 euro, se il grado di invalidità è pari o superiore al 65%.
- Tale riduzione dovrà essere compatibile con il miglioramento della riduzione statale della base imponibile per l’acquisto di morte causa da persone collegate previste dall'articolo 28.
Donazione/Regalo
- Donazione di denaro ai discendenti per l'acquisto della residenza principale
- I donatari che ricevono denaro dai loro ascendenti, o da persone a loro equiparate secondo le disposizioni dell'articolo 26, per l'acquisto della loro abitazione principale, possono applicare una riduzione dell'importo 99% dell'importo della base imponibile dell'imposta, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:
- a) Che il donatario soddisfi una delle seguenti condizioni:
- Per essere sotto 35 anni.
- Per essere considerata una persona con una disabilità.
- Essere considerato un vittima di violenza domestica.
- Essere considerato un vittima del terrorismo o persona interessata.
- b) Che i beni preesistenti del donatario siano inclusi nella prima fascia della scala stabilita dall'articolo 22 della legge 29/1987, del 18 dicembre, sull'imposta sulle successioni e sulle donazioni.
- c) Che l'intero importo della donazione venga utilizzato per l'acquisto dell'abitazione principale.
- d) L'abitazione deve essere ubicata nel territorio della Comunità Autonoma dell'Andalusia.
- e) Il donatario deve mantenere l'abitazione principale per tre anni dalla data della sua acquisizione.
- f) L'acquisto dell'immobile deve essere effettuato entro il termine di autoliquidazione dell'imposta corrispondente alla donazione e deve essere fornito l'atto pubblico in cui viene formalizzata la vendita. Tale documento pubblico deve attestare la donazione ricevuta e la sua applicazione al pagamento del prezzo dell'abitazione principale.
- La base massima della riduzione sarà di 150,000 euro, in generale. Tuttavia, quando il donatario è considerato una persona con disabilità, la base della riduzione non può superare i 250,000 euro.
Nel caso di due o più donazioni, provenienti dagli stessi o da diversi ascendenti o da persone ad essi equiparate, la base della riduzione sarà quella risultante dalla somma dell'importo di tutte esse, senza superare i limiti sopra indicati.
– Donazione dell’abitazione principale ai discendenti
- I donatari che ricevono la piena proprietà di un immobile dai propri ascendenti, o da persone a loro equiparate ai sensi delle disposizioni dell'articolo 26, possono applicare una riduzione del 99% dell'importo della base imponibile dell'imposta, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:
- a) Che il donatario soddisfi una delle seguenti condizioni:
- Avere meno di 35 anni.
- Essere considerata una persona con disabilità.
- Essere considerata vittima di violenza domestica.
- Essere considerato una vittima del terrorismo o una persona colpita.
- b) Che i beni preesistenti del donatario siano inclusi nella prima fascia della scala stabilita dall'articolo 22 della legge 29/1987, del 18 dicembre, sull'imposta sulle successioni e sulle donazioni.
- c) Che il bene acquistato sia destinato alla residenza abituale del donatario.
- d) Il donatario deve mantenere la residenza principale per 3 anni dalla data della sua acquisizione.
- e) Che nell'atto pubblico con cui viene formalizzata la donazione risulti che l'immobile è destinato a costituire la residenza abituale del donatario e l'impegno di mantenimento di cui alla lettera precedente.
- La base massima della riduzione sarà di 150,000 euro, in generale. Tuttavia, quando il donatario è considerato una persona con disabilità, la base della riduzione non può superare i 250,000 euro.
Nel caso di due o più donazioni provenienti dallo stesso donatore o da donatori diversi che siano comproprietari dell'abitazione donata, la base della riduzione non può superare il limite sopra indicato.
– Altre riduzioni
– Miglioramento della riduzione statale della base imponibile per l’acquisizione “mortis causa” di imprese individuali o di attività professionali.
– Miglioramento della riduzione statale della base imponibile per l’acquisto “mortis causa” di partecipazioni in enti.
– Riduzione propria mediante donazione di denaro a parenti per la costituzione o l’ampliamento di un’impresa individuale o di un’attività professionale.
- Miglioramento della riduzione statale della base imponibile per l'acquisizione/donazione di imprese individuali o di attività professionali.
- Miglioramento della riduzione statale della base imponibile per l'acquisizione tramite donazione di quote di enti.
imposte Tasso
L'importo integrale dell'imposta regolata dall'articolo 21.1 della Legge 29/1987, del 18 dicembre, sull'imposta sulle successioni e sulle donazioni, si otterrà applicando alla base imponibile le aliquote indicate nella seguente tabella:
Base imponibile - Fino a euro | Tariffa intera - Euro | Resto del patrimonio netto - Fino a euro | Tasso applicabile - percentuale |
0,00 | 0,00 | 7.993,46 | 7,65 |
7.993,46 | 611,50 | 7.987,45 | 8,50 |
15.980,91 | 1.290,43 | 7.987,45 | 9,35 |
23.968,36 | 2.037,26 | 7.987,45 | 10,20 |
31.955,81 | 2.851,98 | 7.987,45 | 11,05 |
39.943,26 | 3.734,59 | 7.987,46 | 11,90 |
47.930,72 | 4.685,10 | 7.987,45 | 12,75 |
55.918,17 | 5.703,50 | 7.987,45 | 13,60 |
63.905,62 | 6.789,79 | 7.987,45 | 14,45 |
71.893,07 | 7.943,98 | 7.987,45 | 15,30 |
79.880,52 | 9.166,06 | 39.877,15 | 16,15 |
119.757,67 | 15.606,22 | 39.877,16 | 18,70 |
159.634,83 | 23.063,25 | 79.754,30 | 21,25 |
239.389,13 | 40.011,04 | 159.388,41 | 25,50 |
398.777,54 | 80.655,08 | 398.777,54 | 31,75 |
797.555,08 | 207.266,95 | da ora in poi | 36,50 |
Coefficiente moltiplicatore
Attività preesistenti Euro | Sezioni dell'articolo 20 della legge | ||
I e II | III | IV | |
Da 0 a 402,678.11 | 1,0000 | 1,5882 | 2,0000 |
Da oltre 402,678.11 a 2,007,380.43 | 1,0500 | 1,6676 | 2,1000 |
Da oltre 2,007,380.43 a 4,020,770.98 | 1,1000 | 1,7471 | 2,2000 |
Da più di 4,020,770.98 | 1,2000 | 1,9059 | 2,4000 |
In conformità con quanto disposto dall'articolo 8 della Legge di approvazione delle norme sulle imposte assegnate e altre misure fiscali e amministrative della Comunità autonoma dell'Andalusia per l'esercizio finanziario 2003, e con effetti applicabili esclusivamente ai trasferimenti lucrativi maturati a partire dal 1° gennaio 2003, si stabiliscono le seguenti equivalenze:
- Saranno equiparate ai coniugi le persone che formano un'unione di fatto e risultano iscritte nel Registro delle Unioni o coppie non sposate della Comunità Autonoma dell'Andalusia.
- Le persone che sono oggetto di affidamento permanente o preadottivo saranno equiparate agli adottati.
- Persone che svolgono attività di affidamento permanente o preadottivo nei confronti di genitori adottivi.
[*] Sono stabilite le seguenti equivalenze:
- Saranno equiparate ai coniugi le persone che formano un'unione di fatto e risultano iscritte nel Registro delle Unioni o coppie non sposate della Comunità Autonoma dell'Andalusia.
- Le persone che sono oggetto di affidamento permanente o preadottivo saranno equiparate agli adottati.
- Persone che svolgono attività di affidamento permanente o preadottivo nei confronti di genitori adottivi.
Gruppi I e II comprendono gli eredi più diretti, che godono di notevoli benefici fiscali.
Discendenti e adottati di età inferiore ai 21 anni
I discendenti e gli adottati che hanno meno di 21 anni sono raggruppati nel Gruppo I. Questo gruppo beneficia di un notevole sconto fiscale, che riduce drasticamente il costo delle imposte da pagare. Questo trattamento preferenziale cerca di incoraggiare la trasmissione della ricchezza familiare e di sostenere le generazioni più giovani.
Coniugi e discendenti di età pari o superiore a 21 anni
Il gruppo II comprende i coniugi e i discendenti di età superiore ai 21 anniSebbene questi eredi non godano del bonus completo dei discendenti minorenni, sono comunque favoriti da una serie di riduzioni fiscali, facilitando così l'accesso ai beni ereditati ad altre persone vicine al defunto.
Gruppi III e IV
I gruppi III e IV sono composti da parenti più lontani e da persone estranee al defunto, che devono affrontare un onere fiscale più elevato rispetto ai gruppi precedenti.
Il gruppo III include collaterali di secondo grado, come fratelli, e collaterali di terzo grado, come zii e nipoti. D'altro canto, il gruppo IV è composto da collaterali di quarto grado, come cugini e sconosciuti.
Questi gruppi in genere non raggiungono gli stessi bonus, il che implica un peso economico maggiore quando si tratta di imposta sulle successioni.
Gruppi I e II | Gruppo III | Gruppo IV |
1,0 | 1,5 | 1,9 |
Conclusione
Sconto del 99% sul debito d'imposta Gruppi I e II in EREDITÀ E DONAZIONI
Una delle caratteristiche più notevoli della politica fiscale andalusa è l' Sconto del 99% sull'imposta dovuta per gli eredi dei gruppi I e II. Questo bonus si applica alle acquisizioni “mortis causa” e può trasformare la situazione finanziaria di chi riceve un’eredità. In questo modo, molti eredi possono mantenere una parte considerevole del patrimonio familiare, il che favorisce la stabilità economica e la continuità patrimoniale all’interno della stessa famiglia.
SUCCESSIONI / EREDITÀ
Dall'11 aprile 2019, i contribuenti inclusi in Gruppi I e II di quelli previsti dall'articolo 20.2.a) della legge 29/1987, del 18 dicembre, sull'imposta sulle successioni e sulle donazioni, o nei casi di equivalenza stabiliti dalla legge corrispondente in base al momento del fatto imponibile, si applicherà una % Di sconto 99 sull’onere fiscale derivante dalle acquisizioni “mortis causa”, comprese quelle dei beneficiari di polizze vita.
DONAZIONI / REGALI
Dall'11 aprile 2019, i contribuenti inclusi in Gruppi I e II di quelli previsti dall'articolo 20.2.a) della legge 29/1987, del 18 dicembre, sull'imposta sulle successioni e sulle donazioni, o nei casi di equivalenza stabiliti dalla legge corrispondente in base al momento del fatto imponibile, si applicherà una % Di sconto 99 sull'onere fiscale derivante dalle acquisizioni di Donazione, a condizione che sia formalizzata in un documento pubblico (e che l'origine dei fondi sia giustificata nei casi in cui la donazione sia in denaro).