ASPETTI GIURIDICI NEL PROCESSO DI COSTRUZIONE:
- Il costruttore
- Condizioni del contratto di costruzione
- Condizioni di subappalto
- Il subappaltatore
- Costruttore / Costruttore
Il costruttore o imprenditore è l'agente edile che assume, contrattualmente nei confronti del committente, l'impegno ad eseguire con mezzi umani e materiali, propri o altrui, le opere o parte di esse oggetto del progetto e dell'appalto.
L'obbligo principale del costruttore è di utile risultato nei confronti del committente, per completare l'opera eseguita, tuttavia, l'appaltatore si assume diversi obblighi e responsabilità:
– in ambito contrattuale, si assume il rischio e l'onere della perdita o distruzione dell'opera fino alla sua consegna salvo consegna tardiva (CC art.1544, 1588 s. e 1596; LOE art.17);
– sul posto di lavoro (può incorrere in sensi di colpa nella scelta e nel controllo);
– in relazione ai materiali (siano essi forniti o posati dal costruttore stesso);
– in relazione al capitale, al suo finanziamento, ecc.
Dettagli
Ispirato al principio del rischio e dell'avventura dell'impresa appaltatrice, il contratto d'opera è noto anche come contratto d'impresa, alludendo alle diverse obbligazioni e responsabilità assunte dall'appaltatore in forza del contratto e al fatto che l'appaltatore deve mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie risorse per ottenere il risultato impegnato.
Requisiti
Il costruttore è tenuto ad avere la qualifica o la formazione professionale che qualifica per l'adempimento delle condizioni richieste per agire come costruttore.
In assenza di indicazione del titolo o della formazione professionale cui si fa riferimento e non esiste un titolo specifico finalizzato alla formazione di imprese appaltatrici, la norma di legge relativa al titolo abilitante del costruttore è priva di contenuto, rimanendo una mera dichiarazione di buona intenzioni.
Poiché non esiste un titolo ufficiale per essere un appaltatore, attualmente puoi essere un appaltatore con qualsiasi persona, fisica o giuridica capacità giuridica essere vincolato e con una capacità professionale (ed economica) sufficiente per l'adempimento del contratto di lavoro.
Tuttavia, se del caso, l'appaltatore deve essere soggetto agli obblighi stabiliti dalle Comunità autonome per l'esercizio della professione di costruttore, poiché sono le uniche competenti a dettare regole in relazione all'esercizio delle professioni non qualificate nel settore di costruzione.
Esistono alcune qualifiche ufficiali, formazioni professionali, relative a varie attività materiali di costruzione (ad esempio realizzazione e piani di lavoro, muratura, ecc.). In tal senso esistono attestati di professionalità che attestano la competenza e l'esperienza acquisita da alcuni tecnici edili.
obblighi
Oltre al requisito relativo alla qualifica o alla formazione professionale abilitante per essere muratore, ad esso corrispondono i seguenti obblighi:
- L'esecuzione dei lavori soggetti al progetto, la legislazione applicabile e le istruzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei lavori, al fine di raggiungere la qualità richiesta nel progetto.
L'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore deve rispettare i seguenti parametri:
– l'ordine ricevuto dal committente o dal promotore;
– il progetto redatto dal progettista/architetto;
– la lex artis del costruttore, che fa parte del contratto (cc art.1258), cioè deve osservare le regole abituali e le buone pratiche proprie della sua professione;
– la normativa applicabile, in particolare quella relativa ai prodotti da costruzione, al controllo qualità, alla sicurezza e salute, alla prevenzione dei rischi sul lavoro, ecc., e deve disporre delle necessarie autorizzazioni, permessi e licenze, ecc.;
– alle istruzioni del promotore, generalmente veicolate attraverso la direzione facoltativa, cioè il direttore dei lavori e il direttore di esecuzione dei lavori.
Come già analizzato in precedenza, l'appaltatore non rispetta lo svolgimento di un'attività con la dovuta diligenza, è necessario per raggiungere il risultato stabilito nel contratto. Pertanto, il rischio della perdita della cosa/opera fino alla consegna dell'opera corre a suo carico.
L'appaltatore non può limitarsi all'esecuzione delle istruzioni tecniche in quanto la sua posizione di esperto gli consente di valutare la fattibilità delle istruzioni e degli ordini ricevuti, nonché l'idoneità dei materiali di costruzione se forniti dal committente/promotore. È suo obbligo avvertire il mandante quando le istruzioni o gli ordini sono errati o irrealizzabili ed è, quindi, suo diritto non eseguire o eseguire gli ordini quando a suo avviso sono errati o irrealizzabili.
Note:
L'appaltatore deve obbedire alle istruzioni del promotore, tuttavia, non è possibile per lui addurre e nascondersi dietro il fatto di fare ciò che i tecnici gli ordinano nel caso in cui cerchi di sottrarsi alla sua eventuale responsabilità in relazione ai lavori.
- La nomina del direttore dei lavori che assume la rappresentanza tecnica del costruttore nell'opera e che, per la sua qualifica o esperienza, deve avere la formazione adeguata secondo le caratteristiche e la complessità dell'opera.
Al capo dei lavori non è richiesto il possesso di un titolo di studio. Di solito è, quindi, un architetto tecnico o una persona di grande esperienza nel mondo delle costruzioni.
È necessario poter dare ordini ai suoi subordinati che il direttore dei lavori conosca la costruzione che si intende eseguire e sia in grado di ordinare in anticipo i mezzi umani e materiali necessari per eseguire ed eseguire il lavoro come concordato con l'appaltatore e principale nel contratto.
- L'allocazione delle risorse umane e materiali che l'importanza dell'opera richiede. L'appaltatore deve assegnare all'opera i mezzi umani e materiali necessari per raggiungere il risultato in conformità con l'accordo contrattuale.
Il costruttore di solito non sviluppa direttamente la sua attività, ma lo fa agendo attraverso la sua struttura imprenditoriale. Pertanto, il subappalto totale o parziale dei lavori è possibile, purché ricorrano i requisiti contenuti nella L 32/2006, che disciplina la figura del subappaltatore nel settore delle costruzioni, a meno che tale facoltà non sia stata espressamente esclusa nel contratto, ovvero a meno che il committente non affidi o commissioni tutti i lavori all'appaltatore sulla base delle condizioni personali di quest'ultimo.
- La formalizzazione del subappalto di alcune parti o impianti dell'opera nei limiti stabiliti dal contratto e dalla Legge 32/2006.
Il subappalto è compreso tra gli obblighi dell'appaltatore, ma non è tanto un obbligo quanto una facoltà dell'appaltatore.
L'appaltatore è direttamente responsabile, nei confronti del proprietario dell'opera, per il lavoro svolto dai subappaltatori. A sua volta, se l'opera è stata adeguata in maniera adeguata, il subappaltatore può esercitare un'azione surrogatoria e sussidiaria nei confronti dello stesso titolare dell'opera per reclamare quanto l'appaltatore gli deve.
- La firma dell'atto di picchettamento o inizio dei lavori e l'atto di ricevimento dei lavori. L'atto di ripensamento deve essere firmato dall'appaltatore e dalla direzione facoltativa, cioè dal direttore dei lavori e dal direttore dell'esecuzione dei lavori.
Il picchettamento deve essere effettuato dal costruttore nell'ambito dell'esecuzione dei lavori. Il rapporto di picchettamento deve indicare se il lavoro è appropriato o meno e, se del caso, l'atto di picchettamento serve come inizio formale del lavoro.
Parimenti, è obbligo dell'aggiudicatario firmare l'atto di ricezione dell'opera, che deve essere sottoscritto, contestualmente, dall'aggiudicatario e dal committente (LOE art.6). Se le riserve sono registrate nel verbale di ricevuta, una volta corrette tali riserve, l'appaltatore deve firmare l'atto di rettifica (LOE art.6.2.d).
- Fornire al direttore dei lavori i dati necessari per l'esecuzione della documentazione del lavoro eseguito. L'appaltatore deve consegnare al direttore dei lavori le informazioni e la documentazione necessarie per la preparazione da parte sua della documentazione relativa ai lavori eseguiti (LOE art.12. 3.f).
- La sottoscrizione delle garanzie previste al nº 1816 s. Tale obbligo si riferisce all'assicurazione dei danni materiali, fidejussione o garanzia finanziaria che il costruttore deve sottoscrivere a garanzia dei danni materiali dovuti a vizi o difetti di esecuzione che interessano elementi di completamento o finitura dei lavori e che devono essere risarciti durante il periodo di un anno dal completamento dei lavori e dalla loro consegna al committente.
E' possibile sostituire la sottoscrizione di tale assicurazione con una trattenuta da parte del promotore pari al 5% dell'importo dell'esecuzione materiale dell'opera durante l'intero periodo di garanzia. Resta inteso, anche se la LOE non dice nulla, che sarebbe anche possibile per il contraente sostituire la sottoscrizione della suddetta assicurazione con la consegna al promotore di una fidejussione bancaria a garanzia di almeno il 5% dell'importo della l'esecuzione materiale dei lavori durante il periodo di un anno, mediante il quale sarebbero risarciti, se del caso, i danni materiali causati all'edificio da vizi o difetti nella sua esecuzione che interessano elementi di completamento o finitura durante il suddetto anno.
Il promotore può concordare espressamente con il contraente di essere il contraente per conto del contraente in relazione a (LOE art.19.b e c e 1(a):
– assicurazione danni materiali o fideiussione per garantire per 3 anni il risarcimento dei danni cagionati da vizi o vizi degli elementi costruttivi o degli impianti che provochino il mancato rispetto dei requisiti di abitabilità; E
– assicurazione danni materiali o assicurazione fidejussoria per garantire per 10 anni il risarcimento dei danni materiali causati all'edificio da vizi o vizi che hanno origine o interessano la fondazione, i sostegni, le travi, i solai, i muri portanti o altri elementi strutturali, e che compromettere direttamente la resistenza meccanica e la stabilità dell'edificio.
2. Subfornitore
Il subappaltatore è la persona fisica o giuridica che assume contrattualmente nei confronti dell'appaltatore o di altro subappaltatore principale l'impegno di eseguire determinate parti o unità di lavoro, subordinatamente al progetto che ne disciplina l'esecuzione. Le varianti di questa figura possono essere quelle del primo subappaltatore (subappaltatore il cui committente è l'appaltatore), del secondo subappaltatore (subappaltatore il cui committente è il primo subappaltatore), e così via.
L 32/2006 disciplina il subappalto nel settore delle costruzioni e mira a migliorare le condizioni di lavoro del settore, in generale, e le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori del settore, in particolare. Tale Legge rappresenta un cambiamento radicale rispetto al modello preesistente, in quanto affronta per la prima volta, e in maniera strettamente settoriale, una disciplina del regime giuridico del subappalto che, riconoscendone l'importanza per il settore edile e la specializzazione per l'aumento della produttività, stabilisce una serie di garanzie volte ad evitare che il mancato controllo in questa forma di organizzazione produttiva provochi oggettive situazioni di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in un paese come la Spagna, che continua a registrare un notissimo tasso di infortuni sul lavoro per numero e gravità.
Tale legge, strettamente settoriale, si applica ai contratti conclusi, in regime di subappalto, per l'esecuzione delle seguenti opere eseguite nelle opere edili:
– scavo;
– lavori in terra;
- costruzione;
– montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
– allestimenti o installazioni;
- trasformazione;
– riabilitazione;
– riparazione;
– dismissione;
– demolizione;
- Manutenzione;
– lavori di conservazione e tinteggiatura e ripulitura;
– sanificazione.
Requisiti per appaltatori e subappaltatori
Sono stabiliti una serie di requisiti per gli appaltatori e subappaltatori, al fine di evitare la partecipazione di aziende prive di una struttura organizzativa minima per garantire che siano in grado di adempiere ai propri obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Affinché un'impresa possa intervenire nel processo di subappalto nel settore edile, in qualità di appaltatore o subappaltatore, deve possedere i seguenti requisiti:
- Possedere una propria organizzazione produttiva, disporre dei mezzi materiali e personali necessari e utilizzarli per lo svolgimento dell'attività appaltata.
- Assumere i rischi, gli obblighi e le responsabilità dello sviluppo dell'attività aziendale.
- Esercitare direttamente il potere di organizzazione e gestione sul lavoro svolto dai propri lavoratori in cantiere e, nel caso di lavoratori autonomi, eseguire l'opera con autonomia e propria responsabilità ed al di fuori dell'ambito organizzativo e gestionale dell'impresa che lo ha assunto.
Oltre ai requisiti di cui sopra, le imprese che intendono essere assunte o subappaltate per lavori in un cantiere devono:
- Dimostrare di disporre di risorse umane, a livello dirigenziale e produttivo, dotate della necessaria formazione in materia di prevenzione dei rischi professionali, nonché di un'organizzazione preventiva adeguata alla L 31/1995, per la prevenzione dei rischi professionali.
- Essere iscritti al Registro delle Imprese Accreditate (nº 1631). Tale iscrizione è effettuata d'ufficio dall'autorità del lavoro competente, sulla base della dichiarazione del datore di lavoro di cui al comma successivo.
Gli appaltatori o subappaltatori devono dimostrare il rispetto dei requisiti di cui sopra mediante dichiarazione firmata dal proprio legale rappresentante resa dinanzi al Registro delle Imprese Accreditate. La registrazione è effettuata d'ufficio dall'autorità del lavoro competente, sulla base di tale dichiarazione.
Inoltre, le imprese la cui attività consiste nell'essere assunti o subappaltati abitualmente per l'esecuzione di lavori in lavori nel settore delle costruzioni devono avere, nei termini stabiliti dalla normativa, un numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato non inferiore al 10% durante il primo 18 mesi di validità di questa regola, né il 20% nei mesi dal 19° al 36°, né il 30% dal 37° mese compreso. A tali fini, nelle cooperative di lavoro, i lavoratori sono conteggiati in modo analogo ai dipendenti, nei termini stabiliti dalla normativa.
Regime di subappalto
L'eccesso di filiere di subappalto, soprattutto nel settore delle costruzioni, opera a scapito dei margini di business e della qualità dei servizi erogati progressivamente al punto che, negli ultimi anelli della catena, tali margini sono praticamente inesistenti, favorendo le attività sommerse lavoro, proprio nell'elemento finale che deve rispondere alle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori che eseguono i lavori. Pertanto, i presunti eccessi di subappalto possono favorire la comparsa di pratiche incompatibili con la sicurezza e la salute sul lavoro.
Tuttavia, il subappalto, come forma di organizzazione produttiva, non può essere limitato, se non alle condizioni e nei casi previsti dalla L 32/2006. Pertanto, il regime di subappalto nel settore delle costruzioni in generale è il seguente:
- Il promotore può contrattare direttamente con tutti i contraenti che ritiene opportuni, siano essi persone fisiche o giuridiche.
- L'appaltatore può appaltare ai subappaltatori o ai lavoratori autonomi l'esecuzione dei lavori che ha appaltato con il promotore.
- Il primo ed il secondo subappaltatore possono subappaltare l'esecuzione delle opere che, rispettivamente, hanno appaltato.
- Il terzo subappaltatore non può subappaltare i lavori che ha appaltato ad altro subappaltatore o lavoratore autonomo.
- Il lavoratore autonomo non può subappaltare i lavori a lui affidati o ad altri subappaltatori o altri lavoratori autonomi.
- Parimenti, non possono subappaltare i subappaltatori, la cui organizzazione produttiva messa in opera in cantiere consiste, fondamentalmente, nell'apporto di manodopera, intesa come quella che per la realizzazione dell'attività appaltata non utilizza più delle proprie attrezzature di lavoro che utensili manuali, compresi gli utensili motorizzati portatili, pur avendo il supporto di altre attrezzature di lavoro diverse da quelle indicate, purché queste appartengano ad altre imprese, appaltatrici o subappaltatrici, dei lavori.
Fermo restando quanto sopra, quando in casi fortuiti debitamente motivati, per esigenze di specializzazione dei lavori, complicazioni tecniche della produzione o circostanze di forza maggiore attraversate dagli agenti addetti ai lavori, è necessario, ad avviso di la gestione facoltativa, l'appalto di una parte dell'opera a terzi, Eccezionalmente, il subappalto stabilito ad un livello aggiuntivo può essere prorogato, a condizione che la sua preventiva approvazione e la causa o le motivazioni siano registrate dalla direzione facoltativa nel subappalto libro.
Dettagli
La proroga eccezionale del subappalto non si applica nei casi di cui ai punti e) ed f) che precedono, salvo che la circostanza motivante sia quella di forza maggiore.
L'appaltatore deve informare il coordinatore per la sicurezza e la salute ed i rappresentanti dei lavoratori delle diverse imprese rientranti nell'ambito di esecuzione del suo contratto che sono elencate nel libro del subappalto, il subappalto eccezionale.
Parimenti, l'appaltatore deve informare l'autorità del lavoro competente del predetto subappalto eccezionale inviando, entro 5 giorni lavorativi dalla sua approvazione, un'informativa indicante le circostanze della sua necessità e una copia dell'annotazione fatta nel libro del subappalto.
Registrazione delle aziende accreditate
Ai fini delle disposizioni relative al regime del subappalto, è prevista l'istituzione del Registro delle Imprese Accreditate, in dipendenza dell'autorità del lavoro competente, inteso come corrispondente al territorio della comunità autonoma ove ha sede l'appaltatore o si trova una società subappaltatrice.
L'iscrizione al Registro delle Imprese Accreditate è valida per tutto il territorio nazionale, essendo i suoi dati di pubblico accesso ad eccezione di quelli riferiti alla privacy delle persone.
Con regolamento saranno stabiliti il contenuto, la forma e gli effetti dell'iscrizione in detto registro, nonché i sistemi di coordinamento dei diversi registri dipendenti dalle autorità autonome del lavoro.
Obblighi dell'appaltatore e del subappaltatore
Sono stabiliti i seguenti obblighi:
- Obbligo di vigilanza e responsabilità derivanti dalla sua inosservanza. Gli appaltatori ei subappaltatori coinvolti in lavori di costruzione rientranti nell'ambito di applicazione della L 32/2006 devono controllare il rispetto delle disposizioni della L 32/2006 da parte dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi con cui stipulano contratti; in particolare, per quanto riguarda:
– obblighi di accreditamento e registrazione (L 32/2006 art.4.2); E
– il regime del subappalto (L 32/2006 art.5).
I subappaltatori devono comunicare o trasferire all'appaltatore, tramite le rispettive ditte mandanti, se diversi dall'appaltatore, qualsiasi informazione o documentazione che incida su quanto sopra.
Ferme restando le altre responsabilità previste dalla normativa sociale, la violazione dei prescritti obblighi di accreditamento e registrazione o del regime di subappalto, determina la responsabilità solidale del subappaltatore che ha appaltato incorrendo in tali inadempimenti e del corrispondente contraente nei confronti del obblighi lavorativi e previdenziali derivanti dall'esecuzione del contratto pattuito che spettano al subappaltatore responsabile dell'inadempimento nell'ambito dell'esecuzione del suo contratto, qualunque sia l'attività di dette società.
In ogni caso, la responsabilità stabilita dallo Statuto dei lavoratori all'art.43 è esecutiva quando ricorrono i casi ivi previsti.
- Avere la documentazione del subappalto. Ogni appaltatore deve disporre di un libretto di subappalto per qualsiasi cantiere che rientri nell'ambito di applicazione della L 32/2006.
- Obbligo di informazione ai rappresentanti dei lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori devono essere informati dei contratti e dei subappalti che vi vengono stipulati.
- Accreditare la formazione preventiva dei lavoratori. Le aziende devono garantire che tutti i lavoratori che prestano servizi nei cantieri abbiano la formazione necessaria e adeguata per il loro lavoro o funzione nel campo della prevenzione dei rischi professionali, in modo che conoscano i rischi e le misure per prevenirli.
Dettagli
(1) Con il contratto collettivo di settore a livello statale possono essere istituiti sistemi o procedure di rappresentanza dei lavoratori attraverso rappresentanze sindacali o rappresentanze a carattere bipartito tra organizzazioni datoriali e sindacali, al fine di promuovere il rispetto delle norme in materia di la prevenzione dei rischi professionali nelle opere di costruzione del territorio corrispondente. Può anche stabilire programmi di formazione e contenuti specifici di carattere settoriale e per le opere di ciascuna specialità.
2) Il sistema di accreditamento della formazione specifica può consistere nel rilascio di un libretto o tessera professionale per ogni lavoratore, unico e valido per tutto il settore.
3) Il subappaltatore non ha la qualifica di mandatario edile ai sensi del regime LOE, che delimita la responsabilità dei mandatari edili contro i vizi di costruzione, essendo responsabile dell'attività dei subappaltatori il costruttore, essendo contrattualmente vincolato, limitando l'azione del subappaltatore seguire le istruzioni del suo appaltatore (TS 9-10-18, EDJ 597989).
4) Le violazioni delle disposizioni della L 32/2006 sono punite ai sensi del RDLeg 5/2000 del testo unico della legge sulle infrazioni e le sanzioni nell'ordine sociale.